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Statuto Comunale

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INDICE

TITOLO I          PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II        ORGANI ELETTIVI

TITOLO III      ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI - SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO IV       SERVIZI

TITOLO V         FINANZA A CONTABILITA’

TITOLO VI       ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

TITOLO VII      PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO VIII    FUNZIONE NORMATIVA


TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALE E DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1

Autonomia statutaria

Il Comune di Alessano:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

  

ARTICOLO 2

Funzioni e finalità

1.Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico di ogni cittadino e della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3.La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4.Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità.

b)la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forma di associazione economico e di cooperazione.

c)il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato; in particolare determina e predispone gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l’esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. Assicura la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane ed istituisce una consulta ai sensi di legge.

d)La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

5.Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato alle associazioni operanti in tale settore, ai servizi sociali; utilizza, stipulando una apposita convenzione con il Ministero della Difesa, la collaborazione dei giovani obiettori di coscienza in numerosi settori di impiego, quali l’assistenza a persone bisognose, la tutela dell’ambiente, la promozione e gestione di spazi culturali, ecc.

6.Il Comune si impegna a promuovere con ogni mezzo la piena realizzazione del diritto allo studio di tutti i cittadini, anche attraverso la collaborazione degli Enti, le Associazioni e le istituzioni scolastiche operanti nel territorio.

7.Il Comune , tra i vari servizi da attivare , darà uno spazio consistente ai servizi sociali operanti nel campo della prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze attraverso un organico e serio piano di interventi.

  

ARTICOLO 3

Programmazione e forme di cooperazione

1.Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3.I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

  

ARTICOLO 4

Territorio e sede comunale

1.La circoscrizione del Comune è costituita dall’agglomerato di Alessano-Capoluogo, dalla frazione di Montesardo, storicamente riconosciuta dalla comunità e dal nucleo della Marina di Novaglie.

2.Il territorio del Comune si estende per kmq. 28,48 confinante con i Comuni di: Presicce, Specchia, Tricase, Tiggiano, Corsano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca e Salve.

3.Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Don Tonino Bello.

4.Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5.La circoscrizione e denominazione del Comune può essere modificata solo con legge regionale, a norma dell’art. 133 comma 2°) della Costituzione.

  

ARTICOLO 5

Albo pretorio

1.Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2.La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3.Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

  

ARTICOLO 6

Stemma e gonfalone

1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Alessano.

2.Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale di colore bianco con inserito al centro lo stemma civico costituito da: croce rossa su campo argento in mezzo a due ali di colore azzurro, piantata sopra tre monti e sormontata da una corona d’oro con cinque torri.

3.L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

  

ARTICOLO 6 bis

Consiglio comunale dei ragazzi

1.Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2.Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3.Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

  

ARTICOLO 6 ter

Consulta cittadina degli studenti

1.Il Comune può istituire la Consulta cittadina degli studenti.

2.La Consulta, composta dai rappresentanti eletti nei consigli d'istituto delle scuole presenti in Alessano e dai rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale, esprime valutazioni preliminari e proposte inerenti agli interessi e alle esigenze degli studenti.

3.Le modalità ed il funzionamento della Consulta degli studenti sono disciplinati dalla relativa delibera istitutiva.

  

ARTICOLO 6 quater

Principio di partecipazione

1.Il Comune di Alessano in attuazione del principio di partecipazione dei cittadini di cui al successivo art. 55 può istituire forme di consultazione sia dei "Rappresentanti di quartiere" che delle varie Associazioni, operanti sul Territorio ed iscritte nel relativo Albo.

2.La composizione ed il funzionamento degli organismi di consultazione sono disciplinati da apposito Regolamento.

 


TITOLO II

ORGANI ELETTIVI


ARTICOLO 7

Organi

1.Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

  

ARTICOLO 8

Consiglio Comunale

1.Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2.Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. La composizione numerica, le modalità di elezione, la durata in carica, i motivi di cessazione, le ineleggibilità ed incompatibilità, le supplenze e surrogazioni, sono disciplinate dalla legge.

  

ARTICOLO 9

Competenze e attribuzioni

1.Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge n. 142/90 – art. 32 e successive modificazioni e integrazioni e da altre leggi, come esplicitate nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento disciplinante il suo funzionamento, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2.Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3.Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4.Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5.Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

  

ARTICOLO 10

Sessioni e convocazioni

1.L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2.ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data stabilita..

3.Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4.Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di decadenza, dimissioni, rimozione, impedimento permanente, decesso del sindaco, sono assolti dal Vicesindaco.

5.Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale, il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità, attraverso i mezzi di comunicazione, alle convocazioni del consiglio ed ai loro ordini del giorno. Mediante le stesse procedure ed in applicazione del diritto all’informazione dei cittadini, il sindaco è tenuto a rendere pubbliche e disponibili le delibere del Consiglio comunale.

6.I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio comunale ogni qualvolta, su istanza del Sindaco o di almeno cinque membri del Consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei consiglieri.

 

ARTICOLO 10 bis

Linee programmatiche di mandato

1.Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativi.

2.Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione della linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3.Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

ARTICOLO 10 ter

Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

1. Qualora nel termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota. da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3.Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro quarantotto ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il Difensore civico comunale, il Difensore civico provinciale, Segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, Segretari Provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

3bis. Sono esclusi dalla nomina a Commissario coloro che pur avendo i requisiti rivestono o hanno rivestito in passato incarichi di qualsiasi natura presso questo Ente

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi 5 giorni, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

  

ARTICOLO 11

Commissione

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno:

a) Commissioni permanenti;

b) Commissioni temporanee o speciali per l’esame di questioni ordinarie con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva. ( V. art. 12 Statuto)

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale di tutti i gruppi presenti in Consiglio. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima e/o delega. Ove il consiglio comunale dovesse introdurre commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici salvo i casi in cui l’oggetto della discussione possa ledere il diritto alla riservatezza di società o persone. ( art. 31 c. 8 L. N. 142/90) V. art. 21 c. 3° del presente Statuto.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche ed esperti per l’esame di specifici argomenti senza diritto di voto.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.

6. La Commissione affari istituzionali a composizione paritetica ha fra gli altri, il compito di vigilare sul funzionamento dei servizi pubblici comunali riferendo periodicamente al Consiglio, con una documentata relazione, sull’efficacia delle prestazioni e sull’economicità dei servizi.

  

ARTICOLO 12

Attribuzioni delle Commissioni

1.Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire un migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso

2.Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

2 bis. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio, sia ordinarie che straordinarie e/o d'urgenza, è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo consiliare. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento. amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3.Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della Commissione è riservata alla stessa Commissione;

b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme di esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

 

ARTICOLO 13

Consiglieri

1. la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalle leggi; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro i ll termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro giorni dieci dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2 bis. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio, sia ordinarie che straordinarie e/o d'urgenza, è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo consiliare. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento. amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b), numero 2, della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.

5. La cessazione della carica di Consigliere e lo scioglimento del Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il numero dei consiglieri assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei consiglieri cessati dalla carica.

  

ARTICOLO 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Gli emendamenti presentati nel corso della discussione su proposte di deliberazioni non necessitano di pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile. Sugli stessi seduta stante e prima dell’approvazione consiliare, si esprimerà il Segretario Comunale in ordine alla relativa conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Ogni consigliere deve comunicare secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti.

 

ARTICOLO 15

Gruppi consiliari

1.I consiglieri si costituiscono in gruppo secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. Nelle more della designazione dei capigruppo questi sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, con esclusione del candidato Sindaco.

2.Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

  

ARTICOLO 16

Giunta Comunale

1.La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.La Giunta invia al Consiglio una relazione sull’attività svolta almeno due volte nel corso dell’anno.

3.La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

  

ARTICOLO 17

Nomina della giunta e sue prerogative

1.Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2.Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3.Oltre ai casi di incompatibilità di cui al comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4.La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli assessori.

5.Non possono essere nominati assessori i parenti o affini entro il quarto grado dei revisori dei conti in carica presso il Comune.

6.Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino alla proclamazione del Sindaco successivo.

  

ARTICOLO 18

Composizione della Giunta

1.la giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che può oscillare da un minimo di 4 ad un massimo di 6.

Tra gli assessori, uno è investito della carica di vicesindaco.

2.N° 2 assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili alla carica di consigliere in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e non siano stati candidati alle ultime elezioni comunali.

3.Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

 

ARTICOLO 18 – bis

Pari opportunità

1.Nella composizione della Giunta deve essere garantita un’adeguata presenza di entrambe i sessi e condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

  

ARTICOLO 19

Decadenza e mozioni di sfiducia

1.La Giunta Comunale decade:

a) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco. In tali casi rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale;

b) nei casi di scioglimento del Consiglio Comunale diversi da quelli previsti alla lett. a) del presente articolo. In queste circostanze si procede alla nomina di un commissario.

2.La giunta cessa dalla carica nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene posta in discussione non prima di giorni 10 (dieci) e non oltre 30 (trenta) dalla presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

  

ARTICOLO 19 – bis

Divieto di incarichi e consulenze

1.Agli Assessori, ma anche al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni competenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2.Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima delle elezioni e tuttora in corso, qualora non determinano le ineleggibilità, devono essere presentate dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida dell’elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

  

ARTICOLO 19 – ter

L’Assessore e i suoi poteri

1.L’assessore delegato a un ramo di attività vigila e controlla il personale assegnato alla struttura per la migliore gestione dei servizi e per realizzare dei programmi secondo gli indirizzi stabiliti dall’amministrazione.

2.Egli firma gli atti di competenza se gli è data espressa delega da parte del sindaco e sempre che l’obbligo della firma non sia assegnato dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al Segretario o ad altri dipendenti del Comune.

 

ARTICOLO 20

Competenze della Giunta

1.La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso o di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n) approva il PEG su proposta del direttore generale.

  

ARTICOLO 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1.Gli organi collegiali deliberano validamente in 1^ convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2.Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’attività da questa svolta. Per la validità delle sedute di seconda convocazione deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

3.Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in "seduta segreta". Per la validità delle sedute di seconda convocazione deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

4.L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione, sono curate dagli apicali di Settore che hanno proceduto alla stesura e/o alla presentazione della proposta stessa, mentre il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabili dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità o di impedimento. In tal caso è sostituito, in via temporanea da un consigliere.

5.I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

  

ARTICOLO 22

Sindaco

1.Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, è componente e presidente del Consiglio e della Giunta. Nella qualità di ufficiale di governo, oltre alle competenze stabilite dalle altre leggi, esercita le funzioni di cui all’art. 38 della legge 8.6.90 n.142.

2.Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.

3.La legge disciplina le modalità per l’elezione, casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le sue cause di cessazione della carica.

4.Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dall’art. 25 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5.Il Sindaco nella prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento dinanzi al Consiglio pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

6.Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

  

ARTICOLO 23

Attribuzioni di amministrazione

 

1.Il Sindaco:

a) nomina e revoca gli assessori, tra cui il vicesindaco , ed i rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico – amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività degli Assessori;

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporla all’esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) sentita la Giunta promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge secondo le competenze;

h) può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum (se istituiti);

j) adotta ordinanze ordinarie;

k) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;

l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale - Direttore Generale e degli apicali;

m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

n) fa pervenire all’ufficio del Segretario comunale all’atto delle dimissioni della Giunta che sono efficaci per il solo fatto della presentazione senza possibilità, quindi, di una loro revoca o ritiro.

  

ARTICOLO 24

Attribuzioni di vigilanza

 

1.Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituti e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi della Giunta.

  

ARTICOLO 25

Attribuzioni di organizzazione

 

1.Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e riunisce il Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, la convocazione del Consiglio deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni, a norme dell’art. 31 comma 7°) della L. N. 142/90, inserendo all’ordine del giorno, l’argomento richiesto nel rispetto delle competenze di cui all’art. 32 della stessa L. N. 142/90 e delle modalità previste dal regolamento comunale per la disciplina delle sedute consiliari;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale sulle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a consiglieri comunali;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al primo consiglio utile;

  

ARTICOLO 26

Il Vicesindaco

1.Il vicesindaco è nominato dal Sindaco unitamente alla Giunta.

2.Sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o di impedimento temporaneo nonché di sospensione dalla funzione, adottata ai sensi dell’art.15 – comma 4bis- della legge 19.3.1990 n. 55, modificato dall’art.1 della legge 25.3.1992 n. 16.

3.Esercita le funzioni del Sindaco nei casi di cui all’art. 20 della legge 25.3.1993 n. 81 così come modificato dall'art. 8, comma 4, L.n. 120/99.

4.Nei casi previsti dai punti 2 e 3 del presente articolo, esercita le funzioni di cui all’art. 38 della legge 8.6.90 n. 142.

5.In caso di impedimento o assenza temporanea del Vicesindaco, le funzioni di questi sono esercitate rispettivamente dal Consigliere anziano in Consiglio Comunale e dall'Assessore più anziano di età in Giunta Comunale.


TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI SEGRETARIO COMUNALE


ARTICOLO 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1.Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -–amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli sovrintende alle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l’attività in mancanza del direttore generale; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; roga tutti i contratti nei quali è parte il Comune e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse del Comune stesso; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art.26) e da altri regolamenti comunali.

2.Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere consultivo e, nel caso di mancanza del direttore generale indicato nel precedente comma, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ARTICOLO 28

Soppresso

  

ARTICOLO 29

Attribuzioni consultive

1.Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente.

2.Egli, formula ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri.

  

ARTICOLO 30

Attribuzioni di sovraintendenza – coordinamento

1.Il segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali e ne coordina l’attività quando non sia stato nominato il direttore generale previsto dall’art. 51 – bis della legge 8 giugno 1990, n. 12, introdotto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2.E’ titolare dell’ufficio dei procedimenti disciplinari e adempie a tutte le relative incombenze stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

  

ARTICOLO 31

Attribuzioni di legittimità e garanzia

1.Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2.Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette al controllo eventuale.

3.Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4.Riceve l’atto di dimissione del Sindaco, della Giunta , degli Assessori e dei Consiglieri e la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta.

5.Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

 

ARTICOLO 32

Vicesegretario

1.Il Vice Segretario, previsto nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, svolge funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

UFFICI

  

ARTICOLO 33

Principi strutturali ed organizzativi

1.L’amministrazione del Comune è organizzata secondo i criteri indicati nell’art.5 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall’art.7, comma 8, del d. lgs. 25 febbraio 1995, n.77.

2.Gli organi politici definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3.Ai responsabili degli uffici e dei servizi e, per essi, ai responsabili apicali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici di cui al precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4.L’attuazione concreta di quanto disposto col presente articolo resta subordinata all'intervento dell'organo competente.

  

ARTICOLO 34

Struttura

1.L’organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del regolamento, è articolata secondo i livelli di area delle posizioni organizzative, settori, uffici e unità operative.

  

ARTICOLO 35

Il personale

1.Il personale comunale è inquadrato in categorie professionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

2.Nell’ambito dei principi statutari e delle finalità primarie di ottimizzare il personale esistente e cercando di sopprimere i posti di ruolo vacanti non necessari, il regolamento di organizzazione stabilirà la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici , dei servizi e del personale, le modalità di attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, le modalità di coordinamento tra il Segretario comunale ed i funzionari responsabili. L’accesso alle qualifiche di posti di organico e l’esercizio di mansioni superiori hanno luogo nei modi stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

ARTICOLO 36

Collaborazioni esterne

1.Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi e le modalità delle collaborazioni esterne con contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva o comunque di esperti di provata competenza, oltre gli incarichi professionali da conferire per singoli progetti o elaborati con o senza convenzione, a condizione che gli interessati abbaino i requisiti per la qualifica da ricoprire e fermo restando che i contratti stessi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

  

ARTICOLO 37

Responsabilità disciplinare del personale

1.Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà organicamente secondo le norme contenute nell’art. 59 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dall’art. 27 del d. lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e secondo le norme stabilite nel C.C.N.L. le responsabilità dei dipendenti, il procedimento disciplinare e le relative sanzioni.


TITOLO IV

SERVIZI


ARTICOLO 38

Forme di gestione

1.L’attività diretta a conseguire nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso i servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2.La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuate previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3.Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4.Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia , la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante concessione, unione di Comuni, ovvero di consorzio.

5.Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6.Ogni due anni il Consiglio comunale verificherà l’efficienza e l’efficacia dei servizi verificando la tenuta del modello di gestione scelto.

 

ARTICOLO 39

Gestione in economia

1.L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma disciplinati da appositi regolamenti.

  

ARTICOLO 40

Azienda speciale

1.Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico – civile.

2.L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

3.Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dei componenti il Consiglio e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco, con idonei mezzi d’informazione renderà pubblica la notizia della nomina dei suddetti amministratori almeno trenta giorni prima per chiunque avesse interesse a proporre la propria candidatura con istanza accompagnata da curriculum personale. Il Sindaco, qualora ritenga inadeguati alle esigenze della carica i contenuti espressi nel curriculum, può nominare amministratori dell’azienda speciale altri soggetti giudicati capaci anche in mancanza di proposta della candidatura. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4.Il Comune, anche con atto unilaterale, può trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dei precedenti commi in società per azioni, di cui può restare unico azionista per un periodo comunque non superiore a due anni della trasformazione. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma restando l’applicazione degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330 – bis del Codice Civile.

  

ARTICOLO 41

Istituzione

1.Il Consiglio comunale per l’esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività tecnico – finanziaria dal quale risultano: i costi di servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2.Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì, la dotazione organica, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3.Il regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4.Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5.Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

ARTICOLO 42

Il Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dei componenti del Consiglio e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dell’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco, con i mezzi d’informazione adeguati renderà pubblica la notizia della nomina dei suddetti amministratori per chiunque avesse interesse a proporre la propria candidatura con istanza accompagnata da curriculum personale. Il Sindaco, qualora ritenga inadeguati alle esigenze della carica i contenuti espressi nel curriculum, può nominare amministratori dell’istituzione altri soggetti giudicati capaci anche in mancanza di proposta della candidatura. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata della carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’Organo.

3.Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

  

ARTICOLO 43

Il Presidente

1.Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

  

ARTICOLO 44

Il Direttore

1.Il Direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento

2.Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell’istituzione.

 

ARTICOLO 45

Obblighi delle aziende speciali e delle istituzioni

1.Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni è esteso l’obbligo previsto dell’art. 14, comma 4, del presente statuto.

  

ARTICOLO 46

Società a prevalente capitale locale

1.I servizi pubblici possono essere gestiti a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dal Comune, ove il Consiglio comunale ritenga opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati

2.Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni, anche con partecipazione della provincia e della regione, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto delle condizioni e procedure stabilito dall’art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Gli azionisti privati sono scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

3.Negli statuti delle società costituite ai sensi dei precedenti commi devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

4.Per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno alle società di cui al presente articolo trovano applicazione le stesse disposizioni previste per le aziende speciali e le istituzioni.

 

ARTICOLO 47

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1.Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e gli altri obiettivi da raggiungere.


TITOLO V

FINANZA A CONTABILITA’


ARTICOLO 48

Principi e criteri

1.Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’adozione del Comune.

2.L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli assetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3.Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e garanzia, con l’osservanza della legge, nei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4.Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra le sfere di attività del revisore e quelle degli organi e degli uffici dell’Ente.

  

ARTICOLO 49

Revisione economico – finanziaria

1.Il Consiglio comunale elegge un collegio di revisori come previsto dal regolamento di contabilità e sulla base del d. lgs. 77/95 e sue modificazioni.

2.I revisori oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono avere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3.I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili in inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del loro mandato e sul funzionamento regolare del collegio.

4.Il regolamento potrà prevedere ulteriori casi di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

5.Nell’esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti nel regolamento i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze ed esercitano la vigilanza sulla contabilità e finanza dell’Ente.

6.I revisori ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferiscono entro cinque giorni al Consiglio.

7.Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo comprensiva anche di una sommaria relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.


TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE


ARTICOLO 50

Organizzazione sovracomunale

1.Il Consiglio comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

  

ARTICOLO 51

Principio di cooperazione

1.L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

  

ARTICOLO 52

Convenzioni

1.Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuova attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali i loro entri strumentali.

2.Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale e maggioranza assoluta dei consiglieri.

  

ARTICOLO 53

Consorzi

1.Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato e integrato dall’art. 5 del decreto legge 28 agosto 1995, n.31, nonché da quelle indicate dal presente statuto, in quanto con le prime compatibili.

2.La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente articolo 51, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3.Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4.Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5.Per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno ai Consorzi di cui al precedente articolo trovano applicazione le disposizioni previste per le aziende speciali e le istituzioni.

 

ARTICOLO 54

Accordi di programma

1.Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2.L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, in particolare:

a)determinare i tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b)individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c)assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3.Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione di intenti della Giunta comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

4.Agli accordi di programma trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 17, commi 8,9 e 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 qualora oggetto dell’accordo sia l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.


TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE


ARTICOLO 55

Partecipazione

1.Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare un buon andamento, la imparzialità e la trasparenza.

2.Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3.Il Comune promuove quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di funzionamento del forum.

4.Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

5.L’Amministrazione può attivare forma di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

 

ARTICOLO 56

Informazione

1.Il Comune riconosce il ruolo fondamentale dell’informazione per i fini di trasparenza ed imparzialità dell’Amministrazione; l’informazione è garantita con l’applicazione delle norme di legge e del presente Statuto sulla pubblicità degli atti nonché in particolare sul diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e sul diritto di informazione ed accesso agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi dell’amministrazione comunale.

2.Per favorire i cittadini singoli o associati nell’esercizio dei propri diritti e interessi il Comune utilizza il servizio della biblioteca comunale, da sostituire eventualmente con altro ufficio per le informazioni, con modalità di funzionamento, orari di apertura e strutturazione organica disciplinata dal regolamento.

3.Il Comune pubblica un bollettino ufficiale nel quale sono pubblicati gli atti del Consiglio, della Giunta e del Presidente, nonché quelli a rilevanza esterna adottati dai dirigenti, indicati dal regolamento che fissa anche le periodicità e le modalità di diffusione del bollettino.

4.Il Comune, inoltre, liberamente istituisce forma e strumenti di comunicazione per divulgare i programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza anche attraverso conferenze, incontri e rapporti occasionali o permanenti con agenzie ed organi di informazione giornalistica e radiotelevisiva.

  

ARTICOLO 57

Consultazione

1.Il Comune riconosce come istituto della partecipazione la consultazione popolare. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico – amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione e nella gestione di un servizio o bene pubblico. Essa può avere carattere temporaneo o permanente ed essere riferita alla generalità della popolazione o a particolari categorie di cittadini. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

  • convocazione di appositi incontri con la popolazione;
  • utilizzazione dei forum dei cittadini di cui all’art. 54 comma 3°;
  • istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati dei cittadini, maggiormente rappresentativi a livello locale;
  • realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
  • indizione di referendum popolari.

  

ARTICOLO 58

Interventi nel procedimento amministrativo

1.i cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2.La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3.Il responsabile del procedimento, di formazione dell’atto, contestualmente all’inizio dello stesso ha l’obbligo di informare preventivamente gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge. Ove ciò non venga attuato, gli interessati possono ricorrere al Consiglio comunale al fine di ottenere che il procedimento di formazione dell’atto venga temporaneamente sospeso in attesa del parere delle associazioni di categoria.

4.Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5.Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio e indispensabilmente con altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6.Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7.Il responsabile dell’istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno a rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8.Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9.Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10.I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11.Il responsabile dell’ufficio o servizio potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

  

ARTICOLO 59

Istanze

1.I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività.

2.La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o suo delegato, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3.Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

  

ARTICOLO 60

Petizioni

1.Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma anche collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità

2.Il regolamento di cui al 3° comma dell’art. 59 determina la procedura della petizione , i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione dell’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3.La petizione è esaminata dall’organo competente entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

4.Se il termine previsto dal 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuti a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5.La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

  

ARTICOLO 61

Proposte

1.N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate del parere del responsabili dei servizi interessati nonché dell’attestazione della relativa copertura finanziaria.

2.L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta alla Commissione.

3.Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

  

ARTICOLO 62

Principi generali

1.Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 65, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2.I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

  

ARTICOLO 63

Associazioni

1.La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni culturali, religiose e di volontariato che operano sul territorio; istituisce l’albo delle stesse e ne cura l’aggiornamento periodico.

2.In attuazione del precedente comma, è prevista la Consulta delle Associazioni, per il funzionamento e la composizione della quale si rinvia ad apposito Regolamento.

 

ARTICOLO 64

Organismi di partecipazione

1.Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini . Tutte le organizzazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti ed inoltre possono richiedere conferenze su temi specifici o l’audizione su problemi di interesse collettivo.

2.L’amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3.Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nella materia oggetto di attività o per interessi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

  

ARTICOLO 65

Incentivazione

1.Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura patrimoniale che tecnico – professionale e organizzative, sulla base di una programmazione che ogni associazione o organismo dovrà presentare entro il 30 aprile di ogni anno per essere inserita nella programmazione generale dell’Amministrazione comunale relativa all’anno successivo.

  

ARTICOLO 66

Partecipazioni alle commissioni

1.Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

  

ARTICOLO 67

Referendum

1.Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa .

2.Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali o di di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materia che sono già state oggetto di consultazioni referendarie negli ultimi quattro anni. Sono inoltre escluse dalla potestà referendarie le seguenti materie:

a)statuto comunale

b)regolamenti

c)piano regolatore generale e strumenti urbanistici alternativi.

2 bis. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci

3.Soggetti promotori del referendum possono essere:

a)il 15% degli elettori aventi diritto al voto;

b)il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

4.Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

 

ARTICOLO 68

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti

1bis. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% più 1 degli aventi diritto

2. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi (maggioranza relativa), il Consiglio Comunale può, con adeguate motivazioni, e con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi componenti, deliberare di non recepire le indicazioni referendarie.

3. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

 

ARTICOLO.68 bis

Azione popolare

1.Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.

2.La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché , in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3.Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.7.1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del Giudice ordinario.

 

ARTICOLO 69

Diritto di accesso

1.Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso a tutti gli atti e documenti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. Tale diritto non può superare il termine di 30 giorni dalla richiesta. Il diniego di esibizione degli atti o documenti deve essere motivato in forma scritta.

2.Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3.Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti, riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copia degli atti o documenti.

 

ARTICOLO 70

Diritto di informazione

1.Tutti gli atti dell’amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2.L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3.L’informazione deve essere esatta; tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4.La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5.Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sovraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della L. 7.8.1990, n.241.

 

ARTICOLO 71

Difensore civico

1.Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto con le seguenti modalità:

  • nella prima votazione segreta ciascun Consigliere esprime una sola preferenza e risulta eletto il candidato che consegue il voto di almeno i 4/5 dei componenti il Consiglio Comunale (14 voti).
  • nella seconda votazione, che si svolgerà nella stessa seduta, risulta eletto il candidato che consegue il voto di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale (12 voti).
  • se nessuno dei candidati raggiunge il quorum stabilito si procederà ad una terza votazione, da svolgersi in una seduta immediatamente successiva, con il medesimo quorum.
  • nel caso che neanche in questa votazione si raggiunga il risultato dell’elezione, le candidature si intendono tutte ritirate e il procedimento viene iniziato ex novo con le stesse modalità previste agli articoli precedenti.

2.Resta in carica per tre anni, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore e può essere rieletto per una sola volta.

3.Il difensore civico che intende candidarsi a consigliere comunale deve dimettersi dall’incarico sei mesi prima della data delle elezioni.

4.Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

 

ARTICOLO 72

Incompatibilità e decadenza

1.La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza probità e competenza giuridico – amministrativa.

2.Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) chi è stato candidato nelle ultime due tornate elettorali politiche ed amministrative;

c) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

d) i ministri di culto;

e) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti e imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3.Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere e per sopravvenuta di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall’Ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai lavori di ufficio.

 

ARTICOLO 73

Mezzi e prerogative

1.L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, di attrezzature d’ufficio e quant’altro necessario per il buon andamento dell’ufficio stesso.

2.Il ruolo del difensore civico è quello di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale e la sua attività può concretarsi in segnalazioni, anche di propria iniziativa , degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze, dei ritardi dell’Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini. Al difensore civico i cittadini possono rivolgersi con istanze e petizioni.

3.A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4.Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5.Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinari le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6.L’Amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, non può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio utile.

7.Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

8.Sino alla definizione di una compiuta disciplina legislativa in materia di controlli ovvero di specifiche disposizioni statutarie in ordine al sistema dei controlli, anche in base a quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Difensore Civico non esercita le funzioni di cui all'art. 11, comma 3 e all'art. 127 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

ARTICOLO 74

Rapporti con il Consiglio

1.Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

2.La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione ordinaria del mese di giugno e resa pubblica.

3.In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

 

ARTICOLO 75

Indennità di funzione

1.Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.


TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA


ARTICOLO 76

Statuto

1.Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune

2.E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini e/o di 1/5 dei consiglieri comunali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3.In ogni caso, proposte analoghe non possono essere presentate prima di tre anni dalla presentazione delle prime.

4.Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità.

 

ARTICOLO 77

Regolamenti

1.Il Comune emana regolamenti:

a)nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;

b)in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3.Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4.L’iniziativa dei regolamenti spetta all a Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 del presente Statuto.

5.Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6.I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 

ARTICOLO 78

Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1.Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

ARTICOLO 79

Ordinanze

1.Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2.Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3.Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

4.Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per finalità di cui al 2° comma della L. 8.6.1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5.In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6.Quando l’ordinanza a carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

 

ARTICOLO 80

Norme transitorie e finali

1.Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2.Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Nelle materie demandate ai regolamenti, in attesa della loro emanazione, sono immediatamente applicabili le disposizioni dello Statuto dal momento della sua entrata in vigore, nonché quello dei regolamenti vigenti in quanto compatibili.

Ultimo aggiornamento ( 28-01-2009 )